Lo Statuto

TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE
Art.1) E’ costituita l’Associazione denominata:

CONTRADA LEGNARELLO

che ha i suoi confini delimitati dall’antica tradizione nell’ambito della città di Legnano con la sua sede detta “MANIERO DI CONTRADA” in Via Dante Alighieri n.21 (pro-tempore) sita entro i suoi confini di seguito dettagliati:
– Fiume Olona;
– Via Lampugnani (lato sinistro percorrendola in direzione Corso Sempione);
– Corso Sempione;
– Via Gerolamo Savonarola (lato sinistro percorrendola in direzione Piazza Don Mauro Bonzi);
– Piazza Don Mauro Bonzi;
– Via Ronchi (lato sinistro percorrendola in direzione Parco Bosco dei Ronchi);
– Parco Bosco dei Ronchi;
– Via Barbara Melzi;
– Territori dei Comuni di Rescaldina e Castellanza.
Le sue insegne sono di colore giallo-rosso con simbolo il sole, a ricordo della dominazione di un hidalgo spagnolo.
Suo stemma è uno scudo lombardo con sole a dodici raggi in oro con rossa croce al centro, su sfondo rosso.
Il suo motto araldico è “SOLI NEL SOLE”.
L’Associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica e apartitica.

Art.2) L’Associazione ha per suoi scopi principali:
a) promuovere, coordinare e gestire, nell’ambito territoriale della Contrada, la manifestazione attualmente denominata “PALIO di LEGNANO”;
b) conservare il patrimonio culturale, spirituale e materiale tramandato;
c) divulgare, favorire e promuovere tutto quello che in Contrada può costituire tradizione;
d) esaltare lo spirito contradaiolo delle persone indipendentemente dalle strette relazioni della vita di Contrada.

Art.3) La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.4) L’Associazione riunisce nel suo essere sociale tutti i contradaioli di Legnarello.
Possono considerarsi tali tutti coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) essere nati entro i confini della Contrada;
b) essere residenti nel territorio della Contrada;
c) partecipare agli eventi promossi dall’Associazione.

Art.5) L’Associazione è composta dai Soci.
La qualità di Socio si acquista mediante sottoscrizione, e dunque previo pagamento, della quota annuale determinata con delibera dal Gran Concilio.

Art.6) La qualifica di Socio si perde per uno dei seguenti motivi:
a) per recesso;
b) per decesso;
c) in seguito a condanna penale passata in giudicato superiore a due anni;
d) su istanza di almeno un Socio e con “delibera di esclusione” assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi del Gran Concilio, per l’ipotesi in cui il Socio abbia commesso gravi fatti che danneggiano moralmente e materialmente l’Associazione.
Una volta espulso il Socio non potrà riassumere la sua qualifica prima di un periodo non inferiore a cinque anni; contro tale provvedimento l’ex Socio può interporre appello al Comitato dei Probiviri dell’Associazione entro il termine di trenta giorni.

Art.7) Gli organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Gran Concilio;
c) il Consiglio Esecutivo.

TITOLO II – ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE
L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art.8) L’Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’esercizio sociale si chiude il trenta giugno di ogni anno.
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata dal Gran Priore ogni anno entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale a mezzo di un manifesto murale affisso all’interno del Maniero e previa pubblicazione sul sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Nel rispetto del medesimo termine di quindici giorni, i Soci riceveranno avviso anche tramite posta cartacea o elettronica.
Il manifesto murale e la pubblicazione, nonché l’avviso personale ai Soci, conterranno data, ora, luogo e ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria, ogni qualvolta il Gran Concilio lo ritenga necessario o quando almeno il 35% dei Soci aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta e motivata al Gran Priore.
L’ Assemblea Generale è presieduta dal Gran Priore o dal Vice Gran Priore, ed in caso di loro assenza, da persona eletta con delibera a maggioranza dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, ove siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, mentre, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero di Soci con diritto di voto presenti.
L’Assemblea Generale delibera a maggioranza semplice e mediante votazione segreta, eccetto il caso in cui venga stabilito con apposita delibera a maggioranza dell’Assemblea stessa di procedere con il voto palese.
Qualora venga effettuata una votazione segreta si procederà alla nomina di almeno tre Scrutatori tra i presenti.
Le delibere dell’Assemblea sono firmate dal Presidente, dal Segretario dell’Associazione e dagli Scrutatori, se nominati.
Ad ogni singolo Socio potranno essere conferite un numero massimo di due deleghe scritte per partecipazione e voto.
Per l’Assemblea Straordinaria non può essere conferita alcuna delega di voto.

Art.9) L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha le seguenti competenze e compiti:
a) relazionare sull’andamento morale e materiale dell’esercizio sociale;
b) procedere alla nomina, ad anni alterni, dei Priori componenti il Gran Concilio;
c) procedere alla nomina del Gran Priore;
d) procedere alla nomina dei Probiviri;
e) procedere alla nomina dei Revisori dei Conti.

IL GRAN CONCILIO
Art.10) Il Gran Concilio è composto dal Gran Priore, dal Vice Gran Priore, dal Capitano, dalla Castellana, dalla Gran Dama, dallo Scudiero, dai Priori e dai Priori a vita in regola con le quote associative.
Il Gran Concilio è convocato dal Gran Priore a mezzo di un manifesto murale affisso all’interno del Maniero e previa pubblicazione sul sito web dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data fissata.
Nel rispetto del medesimo termine di dieci giorni, i Priori riceveranno avviso anche tramite posta cartacea o elettronica.
Il manifesto murale e la pubblicazione, nonché l’avviso personale ai Priori, conterranno data, ora, luogo e ordine del giorno.
Il Gran Concilio Straordinario può essere convocato, con le stesse modalità del Gran Concilio Ordinario, ogni qualvolta il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o quando almeno il 35% dei Priori ne faccia richiesta scritta e motivata al Gran Priore.
Il Gran Concilio è presieduto dal Gran Priore o dal Vice Gran Priore, ed in caso di loro assenza, da persona eletta con delibera a maggioranza dal Gran Concilio stesso.
Il Gran Concilio è validamente costituito, in prima convocazione, ove siano presenti almeno la metà più uno dei Priori, mentre, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero di Priori presenti.
Il Gran Concilio delibera a maggioranza semplice e mediante votazione segreta, eccetto il caso in cui venga stabilito con apposita delibera a maggioranza del Gran Concilio stesso di procedere con il voto palese.
Qualora venga effettuata una votazione segreta si procederà alla nomina di almeno due Scrutatori tra i presenti.
Le delibere del Gran Concilio sono firmate dal Presidente, dal Segretario dell’Associazione e dagli Scrutatori, se nominati.
Ad ogni singolo Priore potranno essere conferite un numero massimo di due deleghe scritte per partecipazione e voto.
Per il Gran Concilio Straordinario non può essere conferita alcuna delega di voto.

Art.11) Compiti del Gran Concilio sono:
a) nominare il Capitano;
b) determinare le quote associative, concordate con la maggioranza dei Priori nuovi eletti, che non potranno essere inferiori a quelle dell’anno precedente;
c) approvare il rendiconto preventivo e il rendiconto consuntivo;
d) eleggere e ratificare i componenti del Consiglio Esecutivo;
e) assumere, su proposta del Consiglio Esecutivo, i provvedimenti di sospensione ed espulsione dei Soci con delibere a maggioranza.

IL CONSIGLIO ESECUTIVO
Art.12) Il Consiglio Esecutivo, in carica per due anni consecutivi, è costituito dal Gran Priore, dal Vice Gran Priore, dal Capitano, dalla Castellana, dalla Gran Dama, dallo Scudiero e da dodici Priori di cui otto eletti dal Gran Concilio e quattro per nomina del Gran Priore.

Art.13) Il Consiglio Esecutivo organizza e gestisce l’Associazione attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) amministra il patrimonio di Contrada e vigila sul rispetto dello Statuto;
b) attribuisce cariche e onorificenze;
c) nomina:
– il Tesoriere con il compito di redigere il rendiconto preventivo e consuntivo, di tenere aggiornato il registro del patrimonio dell’Associazione, di tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e di firmare congiuntamente al Gran
Priore gli assegni di conto corrente dell’Associazione o di qualsiasi altra operazione bancaria;
– l’Addetto ai Costumi con il compito di conservare i costumi di Contrada, di proporre la realizzazione di nuovi abiti ed accessori e di rappresentare la Contrada presso la Commissione Permanente dei Costumi (o istituzione equivalente) congiuntamente ad eventuali altre persone richieste dalla Commissione stessa e nominate dal Consiglio Esecutivo;
– il Gonfaloniere tra i soci dell’Associazione su proposta del Gran Priore e del Capitano;
– nomina altresì, con facoltà di impartire loro le direttive per l’espletamento dell’incarico: il Segretario, l’Addetto alla sfilata, il Cerimoniere, l’Addetto ai beni di Contrada, il Responsabile Cucina, il Responsabile Oggettistica, l’Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni, il Coordinatore del gruppo giovani di età non inferiore a diciotto anni;
d) designa i candidati alle cariche del Consiglio Esecutivo del Collegio dei Capitani e delle Contrade in regola con il versamento della quota associativa;
e) la surroga di un componente del Consiglio Esecutivo verrà effettuata dal Gran Priore e ratificata dal Gran Concilio per i Priori nominati dal Gran Priore oppure tramite sostituzione con il primo dei non eletti per i consiglieri eletti durante la votazione del Gran Concilio;
f) qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Esecutivo tutti si considereranno dimissionari e il nuovo Consiglio Esecutivo verrà eletto dall’Assemblea Straordinaria del Gran Concilio convocata dal Gran Priore entro trenta giorni dall’evento;
g) Le decisioni del Consiglio Esecutivo sono ritenute valide previa delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il potere decisionale verrà rimesso al Gran Priore.

TITOLO III – LE CARICHE SOCIALI
Art.14) Il GRAN PRIORE è il legale rappresentante dell’Associazione Contrada Legnarello. Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi anche in giudizio, garantisce la continuità della tradizione, presiede il Consiglio Esecutivo, promulga le delibere del Gran Concilio ed opera sui conti correnti dell’Associazione con firma congiunta a quella del Tesoriere.
Il Gran Priore è eletto con la maggioranza dei voti dell’Assemblea Generale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per due mandati. La candidatura può essere presentata da Priori in carica da almeno due anni e deve pervenire alla segreteria in forma scritta almeno sette giorni prima dell’Assemblea Generale dei Soci.
Il Gran Priore nomina il Vice Gran Priore e la Gran Dama.
Nel caso il Gran Priore rassegnasse le proprie dimissioni, queste dovranno pervenire in forma scritta al Consiglio Esecutivo.
Il Gran Priore dimissionario rimarrà in carica fino alla nomina del suo successore e convocherà l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Gran Priore entro trenta giorni dalla presentazione delle predette dimissioni.
Il nuovo Gran Priore eletto durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto secondo le modalità statutarie.
Nel caso il Gran Priore dovesse cessare dalla carica prima della scadenza statutaria decadranno immediatamente anche le cariche da lui nominate, ovvero, il Vice Gran Priore, la Gran Dama ed i componenti per nomina del Consiglio Esecutivo.

Art.15) Il CAPITANO riceve dal Gran Priore il mandato di agire per il conseguimento della vittoria della Contrada al Palio.
Il Capitano gestisce e coordina le attività attinenti la partecipazione della Contrada Legnarello alla disputa della corsa ippica al Palio di Legnano e alla manifestazione attualmente denominata Memorial Luigi Favari agendo conformemente alle direttive emerse nell’ambito del Consiglio Esecutivo; a lui spetta lo svolgimento di tutte le funzioni proprie del “Palio di Legnano” stabilite dal Comitato Organizzatore dello stesso od altro eventuale futuro ente sostitutivo.
Il Capitano è eletto con la maggioranza dei voti del Gran Concilio, dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente per due mandati.
La candidatura può essere presentata da Priori in carica da almeno due anni e deve pervenire alla segreteria in forma scritta almeno sette giorni prima della convocazione del Gran Concilio.
Il Capitano nomina la Castellana e lo Scudiero.
Il Capitano nomina un Addetto Corsa e un Responsabile Stalla che lo coadiuveranno nella gestione del gruppo corsa e gruppo stalla.
Nel caso il Capitano rassegnasse le proprie dimissioni, queste dovranno pervenire in forma scritta al Gran Priore il quale, con delibera del Consiglio Esecutivo, convocherà entro trenta giorni dalla presentazione delle predette, l’Assemblea Straordinaria del Gran Concilio per la nomina del nuovo Capitano.
Il nuovo Capitano eletto durerà in carica due anni e potrà essere rieletto secondo le modalità statutarie.
Nel caso il Capitano dovesse cessare dalla carica prima della scadenza statutaria decadranno immediatamente anche le cariche da lui nominate, ovvero, la Castellana, lo Scudiero, l’Addetto Corsa ed il Responsabile Stalla.

Art.16) La CASTELLANA coordina l’organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle attività promosse dall’Associazione.
La Castellana è ratificata dal Gran Concilio su nomina del Capitano, dura in carica due anni ed è rinominabile consecutivamente per due mandati.

Art.17) Lo SCUDIERO collabora con il Capitano nello svolgimento delle sue funzioni e porta la Banda del Capitano nelle manifestazioni ufficiali.
Lo Scudiero è ratificato dal Gran Concilio su nomina del Capitano, dura in carica due anni ed è rinominabile consecutivamente per due mandati.

Art.18) La GRAN DAMA coopera e contribuisce all’organizzazione delle manifestazioni, degli eventi e delle attività promosse dall’Associazione.
La Gran Dama è nominata dal Gran Priore e ratificata dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rinominabile consecutivamente per due mandati.

Art.19) Il VICE GRAN PRIORE è nominato dal Gran Priore tra i membri del Gran Concilio, dura in carica un anno ed è rinominabile.

Art.20) I PRIORI A VITA sono tutti i Gran Priori, i Capitani e le Castellane non reggenti. Possono esercitare il diritto di voto dal giorno del versamento e in funzione della quota associativa corrisposta.

Art.21) I PROBIVIRI sono eletti in numero di tre dall’Assemblea Generale dei Soci, tra i meritevoli per comprovata esperienza e conoscenza dello Statuto e della vita dell’Associazione Contrada Legnarello, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Loro compito è esaminare in prima istanza gli eventuali ricorsi dei Soci sottoposti a provvedimento di sospensione o espulsione, dirimere le controversie tra Soci e tra l’Associazione e i Soci. Il loro giudizio è insindacabile e inappellabile.

Art.22) I REVISORI DEI CONTI in numero di tre, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza della gestione economica e finanziaria tenuta dal Tesoriere.

Art.23) I PRIORI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO. I Priori nominati dal Gran Priore durano in carica un anno e sono rinominabili. I Priori eletti dal Gran Concilio durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La candidatura a Priore del Consiglio Esecutivo deve essere presentata al Gran Concilio e per essere eletto bisogna ottenere almeno cinque voti favorevoli.
In fase di votazione ogni Priore avrà diritto ad esprimere fino a un massimo di otto preferenze e avrà diritto a un solo voto, potrà farsi rappresentare con delega scritta, e ogni Priore non potrà avere più di due deleghe scritte.
E’ eletto membro del Consiglio Esecutivo chi ottiene il maggior numero di voti e se a completamento del numero stabilito si verificasse una parità di preferenze i Priori ancora presenti procederanno a una votazione di ballottaggio.
La nomina dei componenti del Consiglio Esecutivo dovrà sempre avvenire per votazione segreta.

Art.24) I PRIORI in numero massimo di ottanta, sono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, durano in carica due anni consecutivi, sono rieleggibili e hanno l’obbligo morale di promuovere, partecipare e sostenere le attività dell’Associazione. I Priori devono versare la quota associativa entro la chiusura dell’esercizio sociale.
La candidatura a Priore può essere presenta all’Assemblea Generale dei Soci e per essere eletto bisogna ottenere almeno cinque voti favorevoli.
In fase di votazione ogni Socio avrà diritto ad esprimere fino a un massimo di ottanta preferenze e avrà diritto a un solo voto, potrà farsi rappresentare con delega scritta, e ogni Socio non potrà avere più di due deleghe scritte.
E’ eletto membro del Gran Concilio chi ottiene il maggior numero di voti e se a completamento del numero stabilito si verificasse una parità di preferenze i Soci ancora presenti procederanno a una votazione di ballottaggio.

Art.25) I SOCI partecipano alle manifestazioni, alle attività e agli eventi organizzati e promossi dall’Associazione. Durano in carica un anno e devono versare la quota associativa entro la chiusura dell’esercizio sociale.

Art.26) Le quote annuali da corrispondere all’Associazione sono:
a) Gran Priore sei volte la quota stabilita per i Priori;
b) Capitano cinque volte la quota stabilita per i Priori;
c) Castellana tre volte la quota stabilita per i Priori;
d) Scudiero due volte la quota stabilita per i Priori;
e) Gran Dama tre volte la quota stabilita per i Priori;
f) Vice Gran Priore due volte la quota stabilita per i Priori;
g) Priori del Consiglio Esecutivo, Priori del Gran Concilio, Soci la quota stabilita
dal Gran Concilio (Art.11).

TITOLO IV – PATRIMONIO DI CONTRADA
Art.27) Il patrimonio di Contrada è costituito da: contributi associativi annuali, contributo annuale (se elargito) del Comitato Organizzatore il Palio di Legnano (Soldo), contributi e/o donazioni di altri enti, donazioni volontarie, arredamento, costumi e accessori destinati alla sfilata storica, vittorie al Palio, motto e insegne di Contrada, loghi, stemmi, marchi e domini web.
Tutti i beni dell’Associazione sono inalienabili, salvo decisione contraria dei due terzi del Gran Concilio; sono comunque inalienabili le donazioni di terzi.
L’utilizzo di loghi, stemmi, marchi non può essere concesso a terzi, così come non è possibile confezionare gadgets chiaramente riconducibili alla Contrada, senza autorizzazione del Consiglio Esecutivo.
Il patrimonio di Contrada costituito da costumi e accessori, oltre a tutto quanto in uso alla Contrada, deve essere inventariato dagli incaricati nominati dal Consiglio Esecutivo negli appositi registri che saranno consegnati al Tesoriere entro il termine del mandato del Gran Priore.
Quanto in uso alla Contrada ma di proprietà di terzi avrà inventario a parte e sarà custodito dal Tesoriere.

Art.28) I costumi da sfilata e i loro accessori devono essere confezionati sotto il controllo dell’Associazione secondo quanto indicato dalla Commissione Permanente dei Costumi o istituzione equivalente.
Chiunque voglia confezionare un costume a proprie spese dovrà attenersi a quanto stabilito dalla Commissione Costumi di Contrada, ed essendo patrimonio di Contrada, non potrà esercitare alcun diritto di proprietà. Rimane stabilito che detto
costume potrà essere indossato per la sfilata dalla persona che lo fatto confezionare per un periodo di tre anni.
Capitano e Castellana nel corso del proprio mandato devono provvedere a confezionare il costume da sfilata o accessorio (Spada, Corona, a titolo esemplificativo) in base alle necessità indicate dalla Commissione Costumi di Contrada.

TITOLO V – ONOREFICENZE
Art.29) Il Consiglio Esecutivo, su proposta dei propri componenti, può concedere, con delibera a maggioranza semplice, onorificenze ai propri contradaioli, o ad altre persone meritevoli, con i “titoli” di:
a) Cavaliere del Sole;
b) Dama del Sole.
Tali onorificenze dovranno portare il timbro sigillo della Contrada, la firma del Gran Priore e del Capitano in carica, nonché il numero di protocollo associativo.

TITOLO VI – MODIFICA DELLO STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.30) La modifica dello Statuto dell’Associazione può essere effettuata solo con convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci con le modalità già descritte.
Qualora si addivenisse allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci all’uopo convocata devolverà l’eventuale patrimonio esistente solo ed esclusivamente in opere di beneficenza.

Per scaricare lo Statuto dell’Associazione Contrada Legnarello